L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile prevede:
la regolamentazione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali: alcune aziende permettendo il lavoro anche presso spazi pubblici, mentre altre decido di limitare lo smart working solo al domicilio del dipendente;
la definizione delle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro: ossia gli strumenti di lavoro utilizzati solitamente in azienda;
la definizione degli strumenti utilizzati dal lavoratore: PC, telefono;
l’indicazione dei tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche ed organizzative per assicurare la disconnessione;
l’indicazione di come verrà esercitato il potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali;
la regolamentazione della condotta, connessa all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21, co. 1 e 2, legge 22.5.2017, n. 81).
L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni obbligatorie, da presentare tramite il portale CLICLAVORO, entro il giorno prima a quello di instaurazione del rapporto.
L’Inail ha precisato che l’accordo tra le parti è lo strumento “principe” per individuare i rischi a cui il lavoratore è esposto e i riferimenti spazio–temporali per il rapido riconoscimento delle prestazioni. Se nell’accordo mancano indicazioni sufficienti, per ottenere un indennizzo a seguito di infortunio saranno necessari accertamenti atti a verificare che l’attività svolta durante l’infortunio fosse strettamente connessa con quella lavorativa, sebbene al di fuori dell’azienda. (Inail, circ. 2.11.2017, n. 48).